Il defunto aveva emesso un assegno di cui il beneficiario non riesce a motivare la causa – L’erede chiede ed ottiene la restituzione dell’importo facciale

Caio adiva il Tribunale territorialmente competente nella qualità di erede del de cuius, asserendo che quest’ultimo aveva pagato a Tizio, senza titolo, un’ingente somma di denaro a mezzo di assegno bancario. Chiedeva, pertanto, la condanna di Tizio alla restituzione di tale pagamento indebito.

Tizio si costituiva in giudizio ribattendo che l'importo facciale dell'assegno era dovuto a sua madre in conseguenza della vendita di arredi perfezionata al defunto; transazione regolata con assegno che era stato intestato dal debitore, per volontà della stessa creditrice madre di Tizio, al proprio figlio.

La vicenda approdava in Corte di cassazione dopo che i giudici di merito avevano accolto la richiesta di Caio argomentando che il pagamento a favore di Tizio era da considerarsi, nella sostanza, una donazione, pertanto nulla per mancanza di forma scritta; in assenza di un atto scritto spettava a Tizio fornire la prova di una causa sottostante all'emissione dell'assegno diversa dalla donazione, ma Tizio non aveva assolto tale onere.

Secondo gli ermellini (sentenza 19902/15) che hanno rigettato il ricorso di Tizio, nel giudizio di indebito oggettivo l'attore (Caio) può invocare l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento avendo il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile) l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento; è onere del convenuto (Tizio) dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.

8 Ottobre 2015 · Lilla De Angelis