Notifica dell’avviso di accertamento » Illegittima la consegna al portiere senza cercare prima il destinatario

E' illegittima la consegna dell'avviso di accertamento al portiere senza cercare prima il destinatario.

La notifica dell'avviso di accertamento a vista presso il portiere è valida ed efficace solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto dell'assenza del destinatario e di averlo cercato per consegnargli l’atto nelle mani proprie.

Questo l'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia espressa con sentenza numero 1309/33/2014.

Da ciò che si evince nella pronuncia, in parole povere, se nella relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario manca l’attestazione dell'assenza del destinatario, di altri familiari con lui conviventi, la notifica dell'avviso di accertamento fiscale non può essere effettuata nelle mani del portiere dello stabile.

Praticamente, quando si effettua la notifica dell'accertamento fiscale, si deve prima tentare la consegna nelle mani del legittimo ricevente o, in sua assenza, di familiari conviventi nello stesso appartamento. Qualora il plico sia consegnato presso il posto di lavoro, invece, è necessario tentare la notifica, prima del portiere, a un addetto all'ufficio o all'azienda.

In caso questo non sia possibile, l’ufficiale giudiziario può tentare di consegnare l'atto al portiere dello stabile, ma solo a condizione che nell'attestazione redatta in calce alla relata di notifica, specifichi che ciò è stato fatto a causa dell'assenza del destinatario e, in sua vece, di altre persone abilitate a ricevere la notifica.

Se manca questa precisazione, la notifica dell'accertamento fiscale fatta al portiere del condominio si considera come mai avvenuta e, pertanto, è nulla.

Nella pronuncia esaminata, la Ctr, ha quindi ricordato la sequenza delineata per la notifica dell'accertamento fiscale:

Di conseguenza la consegna del plico postale al portiere costituisce una soluzione residuale.

27 Giugno 2014 · Gennaro Andele