Perché una qualsiasi bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura ed un autovelox no?

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Con ordinanza interlocutoria 17766/14 del 7 agosto, i giudici della Corte di cassazione sollevavano, d'ufficio, questione di costituzionalità relativa all'articolo 45 del Codice della strada.

Com'è noto, il codice della strada, all'articolo 45, comma 6, dispone che i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.

Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

Nulla viene previsto circa l'obbligo di una verifica periodica della taratura dei dispositivi preposti all'accertamento e al rilevamento automatico della velocità dei veicoli; il legislatore ha, forse, implicitamente ritenuto che un autovelox, un tutor, un telelaser possano essere garantiti, quanto alla loro efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato?

In pratica i giudici della Suprema Corte, con la citata ordinanza, rilevavano la palese irragionevolezza di un sistema normativo ed amministrativo in base al quale una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irripetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 113/2015 del 18 giugno, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, per non prevedere che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e di taratura.

Con la sentenza 25125/15 i giudici della Corte di cassazione, richiamando la decisione della Consulta, hanno affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (autovelox, tutor, telelaser, ecc.) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali, ad esempio, le certificazioni di omologazione e conformità.

Si prevede, a breve, un aggravio di lavoro per i giudici di pace ed una diminuzione delle entrate per i Comuni.

15 Dicembre 2015 · Giuseppe Pennuto