Automobile familiare » Che succede dopo la separazione?

In caso di separazione tra due coniugi, l’auto familiare può essere assegnata anche a un soggetto diverso dal proprietario, se esistono elementi di esigenze familiari particolari.

Lo ha stabilito il Tribunale di Bari il quale, con il decreto dell'8 aprile 2013, ha sancito che: E’ legittimo in sede di giudizio di separazione il provvedimento di assegnazione della macchina familiare al genitore che convive con il figlio gravemente disabile qualora il mezzo, sebbene intestato all'altro coniuge, sia stato acquistato con i benefici della legge 104/1992 e sia, pertanto, stato destinato per gli spostamenti del disabile stesso.

Il giudice di merito, in questo caso,, ha assegnato l’auto familiare al coniuge convivente con il figlio disabile, nonostante il mezzo fosse intestato all'altro.

Ciò perchè l'autovettura era stata acquistata proprio con le agevolazioni previste dalla legge per l’assistenza delle persone disabili ed era destinata agli spostamenti della figlia maggiorenne, diversamente abile.

Dunque, in caso di separazione consensuale, i coniugi, dopo la separazione, sono liberi di concordare la destinazione da dare all'auto di famiglia (a prescindere dal fatto che essa rientri o meno tra i beni della comunione), stabilendo, ad esempio, che essa rimanga nella disponibilità del coniuge che non ne sia intestatario, affinché continui ad utilizzarla per le necessità della famiglia e purché provveda alle spese ad essa inerenti.

Qualora, invece, ci si incammini verso la strada della separazione giudiziale, la situazione è un po' più complessa. Infatti, la collocazione dell'auto familiare è a discrezione del giudice di merito.

Il magistrato, pertanto, potrà potrà tenere conto dell'esistenza di esigenze familiari particolari, specie in caso di presenza di figli minori o di disabili, proprio come abbiamo visto nella sentenza in esame.

17 Settembre 2013 · Carla Benvenuto