Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia" Modello "DATORE DI LAVORO"
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus.
A questo riguardo, ci sono due alternative:
- chi sceglie come anno di riferimento il 2007 doveva presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009, utilizzando il modello "sostituto" predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta o agli enti pensionistici. Nel caso in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere invece inviata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009, utilizzando il modello denominato "agenzia".
- coloro che, invece, scelgono il 2008, devono presentare la richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 30 aprile 2009. In tutti casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009.
MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D’IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA
(articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185)
(Modello "SOSTITUTO")
IL BONUS STRAORDINARIO
L’articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185 ha previsto l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell'individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (articolo 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.
SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell’anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
a) redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (articolo 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis),
d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti
a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all'articolo 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
MISURA DEL BENEFICIO
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
- euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
- euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
- euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
- euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
- euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
- euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
- euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, numero 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti (articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133).
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il presente modello deve essere utilizzato qualora il beneficio economico è richiesto ai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR del 29 settembre 1973 numero 600, presso cui il richiedente presta attività di lavoro dipendente o assimilato ovvero è titolare di trattamento pensionistico o di altro trattamento. Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o mediante gli intermediari abilitati (articolo 3, comma 3, del DPR 27 luglio 1998,n. 322 e successive modificazioni).
La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:
- entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007;
- entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d’imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate. Se il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando l’apposito “Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.
Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d’imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l’apposito “Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”.
EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il sostituto d’imposta e l’ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di farzo 2009 e aprile 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007, ovvero rispettivamente nei mesi di maggio 2009 e giugno 2009 se riferiti al periodo d’imposta 2008.
RESTITUZIONE DELLE SOMME
I contribuenti che, a seguito della presentazione del presente modello di richiesta, hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Per coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, avviene mediante versamento effettuato
con il modello F24 entro i medesimi termini.
REPERIBILITÀ DEL MODELLO
Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il modello può essere stampato in bianco e nero.
DATI DEL RICHIEDENTE
Vanno indicati il codice fiscale, il cognome, il nome e gli altri dati relativi al sesso, alla data e al luogo di nascita.
DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Il richiedente è tenuto ad indicare i dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere all'erogazione
del beneficio economico, inserendo il cognome e il nome ovvero la denominazione
e il codice fiscale del sostituto d’imposta.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il richiedente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta:
- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge del 29 novembre 2008 numero 185;
- la composizione del proprio nucleo familiare e il reddito complessivo di ciascun componente;
- di trovarsi in una delle condizioni individuate nelle lettere da a) a g) prestampate nel modello per la richiesta del bonus;
- la scelta del periodo d’imposta 2007 o 2008.
Possesso dei requisiti
Per poter richiedere il beneficio economico devono sussistere, nell’anno 2008, i requisiti previsti dal comma 1, dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185. A tal fine, il richiedente attesta di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell’anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi:
- lavoro dipendente, assimilati e pensione;
- fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro;
- derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico.
Composizione del nucleo familiare
Indicare i dati relativi al nucleo familiare. In particolare, per ciascun familiare, compilare un
distinto rigo, indicando:
- la lettera che individua la relazione di parentela con il familiare: C per coniuge, F per figlio e A per altro familiare;
- il codice fiscale del familiare a carico. Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato anche se non fiscalmente a carico. Si precisa inoltre che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare devono essere indicati anche nel caso in cui non hanno reddito;
- il proprio reddito complessivo. Il reddito complessivo è dato dalla somma degli importi indicati nei punti 1 e/o 2 del CUD 2008 o del CUD 2009, a seconda del periodo d’imposta preso in considerazione, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Riguardo ai redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitati abitualmente, l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione.
Per il dichiarante è richiesta solo l’indicazione del reddito complessivo.
Nel rigo “Totale redditi riferiti al nucleo familiare” deve essere indicata la somma dei redditi complessivi di tutti i componenti il nucleo familiare.
Si ricorda che sono considerati fiscalmente a carico i familiari che abbiano posseduto, nell’anno preso a riferimento per l’attribuzione del beneficio, un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Qualora il numero dei familiari componenti il nucleo familiare sia superiore ai righi disponibili, va utilizzato un altro modulo del modello, compilando unicamente la presente sezione avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella “Mod. N” posta in alto a destra del modello. In tal caso il “totale redditi riferiti al nucleo familiare” deve essere indicato nel primo foglio utilizzato (Mod. N. 1).
Reddito complessivo familiare
Barrare la casella corrispondente alla condizione nella quale il richiedente si trova in base al nucleo familiare ed al reddito complessivo. Per verificare il beneficio spettante si rinvia alle indicazioni contenute nel paragrafo relativo alla “Misura del beneficio”.
ATTENZIONE Si precisa che nel caso in cui all'interno dei componenti il nucleo familiare siano presenti figli a carico portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, deve essere barrata la condizione di cui alla lettera g) del modello di richiesta del beneficio a condizione che il reddito non sia superiore a 35.000,00 euro.
Indicazione del periodo d’imposta
Barrare la casella corrispondente al periodo d’imposta a cui fanno riferimento i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare.
DATA E FIRMA
Inserire la data di presentazione della richiesta e la firma del richiedente.
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità.
Si fa presente che il rilascio di dichiarazioni mendaci comporta per il firmatario responsabilità anche penali e la conseguente decadenza dai benefici concessi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del nominato DPR numero 445 del 2000.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l’istanza.
L’intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l’istanza.