L’annullamento di un atto di annullamento non comporta la riviviscenza dell’originario atto impositivo

Una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia disposto l'annullamento dì un atto di irrogazioni sanzioni, un successivo provvedimento della stessa Amministrazione che invalidi il precedente annullamento è idoneo a far rivivere l'originario atto impositivo annullato senza la necessità di adottare un nuovo avviso in sostituzione?

A questo quesito ha risposto la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con sentenza numero 22827/13.

Secondo gli ermellini, il potere della pubblica amministrazione di provvedere in via dì autotutela ad "annullamento di Ufficio" o alla "revoca" degli atti illegittimi od infondati è espressamente riconosciuto dalla legge vigente.

Infatti, il decreto ministeriale 11 febbraio 1997 numero 37 articolo l, rimette a decreti del Ministero delle Finanze:

  1. l'indicazione degli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca;
  2. i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

Peraltro, nessuna legge, nel sancire e disciplinare il potere d'ufficio di annullamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dì atti impositivi, prevede la particolare ipotesi dell'annullamento d'ufficio di un precedente atto di annullamento, adottato sempre in autotutela, di un atto impositivo. Ma, alla luce dei principi generali in materia, non sussistono ragioni ostative per non ritenere che anche l'atto di annullamento in autotutela, alla pari di ogni altro atto amministrativo, possa essere posto nel nulla dalla stessa Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, se l'Amministrazione finanziaria ritiene il precedente atto illegittimamente adottato, non può limitarsi a disporne l'annullamento. Da tale annullamento, infatti, non può farsi conseguire l'ulteriore effetto di riviviscenza dell'originario atto impositivo e l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di emettere di un nuovo atto impositivo "sostitutivo" del precedente (annullato).

Inoltre, il potere impositivo deve essere esercitato secondo le forme, i tempi ed i criteri disciplinati dalla legge e, tra l'altro, può avere luogo soltanto entro il termine previsto per il compimento dell'atto (Cassazione numero 11114/2003, 24620/06, 1557/2010, 21719/11). Ne discende che il nuovo atto impositivo (che sostituisce quello precedentemente annullato) è illegittimo se risulta emesso oltre il termine quinquennale previsto a pena di decadenza.

15 Ottobre 2013 · Tullio Solinas