Assistenza tecnica nel contenzioso dopo la riforma del processo tributario – Quando il contribuente può difendersi in giudizio da solo

La novità di rilievo introdotta dalla riforma del processo tributario attuata dal governo grazie alla legge delega 23/2014, è quella che include, fra i soggetti che possono assistere in giudizio il contribuente, anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, che siano in possesso, congiuntamente, del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, o in economia ed equipollenti o del diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale.

Costoro potranno difendere i propri assistiti esclusivamente nel contenzioso tributario che scaturisce dall’attività di assistenza prestata dal centro di assistenza fiscale.

Altra importante modifica è quella relativa alla soglia di valore della controversia entro la quale le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica, elevata a tremila euro.

Ma vediamo nel dettaglio il dispositivo, in vigore dal 1° gennaio 2016, riguardante l'assistenza tecnica nel contenzioso tributario così come formulato dopo l'intervento governativo.

Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dagli iscritti nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi locali, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

  1. gli avvocati;
  2. i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  3. i consulenti del lavoro;
  4. gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza, cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi e comunque autorizzati dal MEF;
  5. i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
  6. i funzionari delle associazioni di categoria che, al 1° gennaio 1993, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio;
  7. i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
  8. i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF), e delle relative societa' di servizi, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

Per le controversie concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i comproprietari di una stessa particella sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari.

Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

Le Agenzie delle entrate possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

6 Gennaio 2016 · Giorgio Martini