Assicurazione Responsabilità Civile Auto – Il passeggero terzo trasportato (anche un parente del conducente) ha sempre diritto al risarcimento in caso di sinistro


Esiste una norma finalizzata a tutelare il terzo trasportato, in caso di sinistro, per fargli ottenere nel modo più semplice e veloce possibile, il ...

Esiste una norma finalizzata a tutelare il terzo trasportato, in caso di sinistro, per fargli ottenere nel modo più semplice e veloce possibile, il risarcimento al quale ha diritto.

Ricordiamo, per chiarezza, che per terzo trasportato deve intendersi un qualsiasi passeggero che trovi posto sul veicolo coinvolto in un sinistro, diverso dal conducente del veicolo stesso, indipendentemente dall'eventuale grado di parentela, o di affinità, intercorrente con il conducente.

La norma, a cui si accennava, è l'articolo 141 del codice delle assicurazioni private, secondo il quale, fatta salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato, considerato soggetto debole, é risarcito dalla compagnia di assicurazione del veicolo sul quale egli si trovava a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo risulta coperto per un massimale superiore a quello minimo. L'impresa di assicurazione che effettua il pagamento ha, poi, diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Il nuovo codice delle assicurazioni private, infatti, ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro. Lo scopo della norma e’ quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo su cui egli viaggiava al momento del sinistro, risparmiandogli l'onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente stradale.

La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un sinistro, é stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'articolo 122 nuovo codice delle assicurazioni private, in base al quale l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale é effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti giurisprudenziali degli anni scorsi).

Le norme richiamate si applicano, come accennato, indipendentemente dalla ripartizione delle responsabilità fra i conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, ma anche a prescindere dalla identificazione del secondo veicolo coinvolto e dalla eventuale assenza di copertura assicurativa del secondo veicolo, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità, per il passeggero, di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.

In pratica, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, anche se la responsabilità del sinistro è del conducente di un veicolo non identificato e/o non assicurato; con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo e del caso fortuito (masso cadente che centra il veicolo su cui si trova il terzo trasportato, ad esempio).

Il contenuto riportato in questo articolo è stato tratto e sintetizzato dall'ordinanza della Corte di cassazione 16477/2017.

28 Settembre 2024 · Eleonora Figliolia

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