Assicurazione contro i danni – La prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla conclusione delle operazioni peritali
In tema di assicurazione contro i danni, salvo che l'assicuratore abbia contestato l'operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura.
Infatti, poiché in caso di affidamento ai periti della quantificazione del danno la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non è esigibile sino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all'esito delle quali soltanto si realizza il requisito dell'esigibilità della prestazione ormai determinata nella sua precisa entità.
Questo l'orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10541/14.