Assemblea condominiale

(Articolo 1132 - 1135 – 1136 – 1137 – Cod. Civ.)

L'assemblea dei proprietari (condomini) è l'organo sovrano in un condominio. Delibera su tutti i problemi e garantisce una corretta gestione, controlla e organizza una pacifica e funzionale comunità di proprietari. Le deliberazioni prese sono vincolanti per tutti, anche per gli assenti e i dissenzienti, sempre premesso che le maggioranze previste e le disposizioni di legge vengano osservate.
L'assemblea condominiale si occupa prevalentemente dell'amministrazione delle parti comuni e della gestione dei servizi comuni.

All'atto della costituzione di un condominio l'assemblea può essere convocata in assenza di una tabella millesimale, la sua validità verrà verificata dopo l'approvazione della stessa.

Per un condominio che non raggiunge il numero minimo di 4 proprietari, trovano applicazione in quanto non in contrasto gli articoli 1105 e 1106 del codice civile, che riguardano la comunione (proprietà comune) in generale. In nessun caso l'assemblea può intromettersi nella sfera privata dei proprietari, almeno che viene autorizzata espressamente dai singoli proprietari o il regolamento contrattuale (vedi >) lo provveda.

In seguito una breve elencazione delle competenze più importanti:

  • nomina e revoca dell'amministratore - articolo 1129 – cod. civ.;
  • conferma e fissazione del compenso dell'amministratore – articolo 1135 – cod. civ.;
  • approvazione del conto consuntivo e delle spese previste per l'esercizio in corso – bilancio di previsione;
  • ripartizione delle spese fra i proprietari;
  • deliberazione per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e eventuale costituzione di un fondo di riserva;
  • approvazione dei lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire dall'amministrazione senza delibera assembleare;
  • deliberazione sui provvedimenti presi dall'amministratore ed eccedenti le sue competenze;
  • approvazione e modifica del regolamento condominiale – articolo 1138 – cod. civ.;
  • scioglimento o divisione del condominio – articolo 61/62 DD.AA. cod. civ.;
  • svolgere una azione legale e resistere in sede di giudizio.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio


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