Assegno sociale 2020 e nuovi limiti di pignoramento di stipendio, pensione e conto corrente

A partire da gennaio 2020, l'importo massimo dell'assegno sociale ammonta a 459,83 euro, importo erogato per tredici ratei esenti da tassazione IRPEF. Trattandosi di una misura di sostegno al reddito ed essendo l'importo erogato necessariamente minore del minimo vitale (valorizzato come importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà), l'assegno sociale risulta assolutamente non pignorabile.

Ricordiamo che l'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore di cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge: l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è di 67 anni per il 2020, mente l'entità della prestazione decresce con l'aumentare del reddito detenuto dal beneficiario fino ad azzerarsi oltre le soglie previste annualmente dalla legge: per questo si parla di importo massimo dell'assegno sociale.

Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all'assegno sociale nonché ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l'INPS, solo per l'importo eccedente 689,74 euro, dal momento che il minimo vitale è pari all'importo massimo dell'assegno sociale aumentato della metà, mentre le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, vale a dire solo per l'importo eccedente 1.379,49 euro.

In altre parole, se il rateo mensile di pensione è di mille euro, potrà essere prelevato, presso l'INPS, solo il 20% di 1000 - 689,74 euro, ovvero 62 euro. Se sul conto corrente dove viene accreditato lo stipendio (o la pensione) c'è un saldo di duemila euro al momento del pignoramento, il creditore precedente potrà ottenere solo 2.000 - 1379,49 = 620,51 euro. Qualora sul conto corrente, fra la data di notifica del pignoramento al terzo (la banca) ed il momento in cui viene contabilizzato il saldo, risultasse accreditato un altro rateo di stipendio, il prelievo su quest'ultimo accredito non potrebbe superare il quinto della somma trasferita dal datore di lavoro. Nell'ipotesi in cui, sul conto corrente, fra la data di notifica del pignoramento alla banca ed il momento in cui viene contabilizzato il saldo, venisse accreditato un altro rateo di pensione, il prelievo su quest'ultimo accredito non potrebbe superare il quinto della somma trasferita dall'INPS ed eccedente il minimo vitale.

28 Dicembre 2019 · Tullio Solinas