Assegno scoperto – Il preavviso di iscrizione in CAI va notificato anche al soggetto eventualmente delegato all’emissione

Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, la legge 386/1990 (articolo 9 bis) dispone che la banca comunichi al traente (il titolare del conto corrente da cui è stato emesso l'assegno) che, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, senza che egli abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento tardivo, il suo nominativo sara' iscritto nell'archivio CAI (Centrale Allarme Interbancaria) e che dalla stessa data gli sara' revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Con la comunicazione il traente e' invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

Secondo i giudici di legittimità (sentenza 24724/2016) sussiste l’obbligo della banca di comunicare anche all'eventuale delegato di traenza (chi ha effettivamente emesso l’assegno) il preavviso di revoca di sistema, permettendogli così di far uso della facoltà di pagamento tardivo del titolo.

Tale comunicazione costituisce presupposto necessario per l'iscrizione in CAI del soggetto delegato all'emissione di assegni, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto di sessanta giorni.

29 Gennaio 2017 · Simonetta Folliero