Assegno » La Banca può rifiutarsi di cambiarlo se non siete correntisti?
La banca non può rifiutarsi di cambiare un assegno a vista solo perché il beneficiario è sprovvisto di conto corrente presso l'istituto di credito
Una banca non può rifiutarsi di cambiare un assegno bancario a vista solo perché il beneficiario è sprovvisto di conto corrente presso l'istituto di credito.
La normativa vigente, regolarizzata dall'articolo 31 del Regio Decreto 1736/1933, chiarisce che ogni assegno bancario è pagabile a vista.
Ma, sebbene la legge disponga ciò, può capitare che, a volte, il personale dell'istituto di credito possa opporre resistenza all'immediato cambio del titolo in denaro.
Questo accade, in particolare, quando la filiale non conosca personalmente il presentatore dell'assegno o, ancora più spesso, se quest’ultimo non abbia aperto un conto corrente presso la banca.
La ragione di questa, scomoda, prassi sta nel fatto che la banca è responsabile direttamente se paga l'assegno a una persona non legittimata a riscuoterlo.
Bisogna dire, però, che questa non è una valida motivazione per impedire il pagamento del titolo, visto, appunto, il diritto del beneficiario di ricevere il denaro.
Al massimo il dipendente della banca ha il diritto di richiedere i documenti di chi si presenta per l’incasso e farne fotocopia ed, eventualmente, accertare telefonicamente con il traente se l'assegno è stato realmente emesso e per quale importo.
Ricordiamo, infatti, che l'assegno bancario non è altro che un ordine di pagamento scritto con il quale il traente chiede alla banca di versare una somma a un beneficiario.
L'assegno va compilato indicando data e luogo di emissione, importo, beneficiario e firma.
Se l'atto è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca, in quel caso, può rifiutare di pagarlo.
Inoltre, il cliente ha l’obbligo di assicurare che sul proprio conto, al momento della riscossione dell'assegno, sia presente denaro sufficiente a pagare l'assegno.
Concludendo, rammentiamo che l'emissione di assegni senza autorizzazione o scoperti non costituisce un reato, ossia un illecito penale, ma solo un illecito amministrativo.