Assegno protestato per difetto di autorizzazione – Se il carnet è stato rilasciato dopo la revoca di sistema la banca è solidalmente responsabile nei confronti del beneficiario

Se un assegno viene protestato per difetto di autorizzazione, allora vuol dire che chi lo ha emesso (il traente) è correntemente oggetto di un provvedimento di revoca di sistema che gli vieterebbe, appunto, la sottoscrizione di titoli di pagamento.

Qualora il carnet, da cui è stato tratto l'assegno protestato, fosse stato consegnato dalla banca (trattaria) al cliente, in epoca successiva a quella in cui era già operante la revoca di sistema, allora l'istituto di credito risulterebbe aver contravvenuto ad una regola di diligenza su di esso indiscutibilmente gravante, che caratterizza obiettivamente l’esercizio della propria attività: appunto verificare la perdurante legittimazione del proprio cliente a poter emettere assegni.

Nelle ipotesi appena descritte, l'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 2067/2015, ha condannato la banca trattaria a risarcire il beneficiario dell'assegno protestato con un importo pari al suo valore nominale. Secondo l'Arbitro, infatti, chi riceve in pagamento l'assegno, legittimamente confida sulla circostanza che la banca trattaria abbia controllato, nel rilasciare il carnet di assegni, che il traente non versi in alcuna situazione che determini il venire meno del potere di emettere titoli di pagamento.

In pratica, grava sulla banca trattaria l'onere di verificare la legittimazione del proprio cliente a poter emettere assegni al momento del rilascio del relativo carnet. Se non compie tale verifica, la banca trattaria può essere chiamata a rispondere del danno arrecato al soggetto prenditore dell’assegno, il quale, nel riceverlo in pagamento, ha legittimamente confidato nella circostanza che la banca avesse svolto i controlli di propria competenza.

22 Agosto 2016 · Simonetta Folliero