Assegno postdatato – Quando la revoca di sistema è successiva a quella di compilazione

L'assegno, bancario o postale postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che coincide con la data indicata sul titolo.

Ne discende che se l'assegno risulta presentato all'incasso dal beneficiario, sulla base di un accordo di negoziazione differita, dopo una eventuale revoca ad emettere assegni disposta nei confronti del traente, l'assegno può essere legittimamente protestato per mancanza di autorizzazione, ed il traente sottoposto, comunque, all'ulteriore sanzione amministrativa prefettizia prevista per emissione di assegno senza autorizzazione.

Il traente non può eccepire, verificatasi una simile circostanza, che l'assegno risultava effettivamente compilato prima del momento in cui era stata disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19886/09.

5 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero