Assegno per il nucleo familiare – prescrizione

Dalla Circolare Inps numero 110/1992, possiamo rilevare i termini di prescrizione per poter fruire di un assegno familiare.

Il diritto del lavoratore a percepire un assegno familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Le richieste di un assegno familiare per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda.

Dunque, qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Del resto, il messaggio INPS numero 12790 del 2 maggio 2006, parla chiaro: Dal momento che il diritto all'assegno si prescrive in cinque anni, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento della prestazione se la domanda è presentata dall'ex dipendente nei termini della prescrizione. Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso all'Inps si prescrive in cinque anni che, però, nel caso di periodi pregressi, decorrono dalla data in cui è stato corrisposto l'assegno ai dipendenti.

Per le controversie in materia di prestazioni dell'assegno familiare, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno.

24 Novembre 2011 · Loredana Pavolini





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