Assegni per il nucleo familiare (ANF) – Non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU/ISEE

Nella documentazione per chiedere l'assegno per il nucleo familiare figli o nipoti a carico si deve presentare l'isee?

Per ottenere il beneficio per i nipoti a carico del richiedente (nonno/a) bisogna allegare alla domanda di concessione dell'assegno per il nucleo familiare, la preventiva autorizzazione rilasciata dall'INPS.

Non è necessario, invece, presentare la DSU/ISEE: i redditi del nucleo familiare da dichiarare per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima (così come risultano dalla dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente - o in assenza dell'obbligo - dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro nell'anno precedente), a cui vanno aggiunti, come accennato, i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d'imposta conseguiti nel nei dodici mesi precedenti il 1° luglio dell'anno precedente.

Se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente (così come risultano dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno in corso - o in assenza dell'obbligo - dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro nell'anno in corso) a cui vanno aggiunti, come accennato, i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d'imposta conseguiti nei dodici mesi precedenti il primo di luglio dell'anno in corso.

Conviene, in ogni caso, rivolgersi ad un CAF che, per legge, deve offrire assistenza gratuita per la presentazione della domanda.

26 Febbraio 2020 · Genny Manfredi


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2 risposte a “Assegni per il nucleo familiare (ANF) – Non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU/ISEE”

  1. Carlo ha detto:

    Un studente maggiorenne iscritto all’AIRE deve presentare l’ISEE per la università. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. La madre non è cittadina italiana, c’ha permesso di soggiorno indeterminato ed è residente all’estero. L’altro genitore ha
    riconosciuto il figlio ma non se ne
    occupa a livello materiale e non versa
    il mantenimento al figlio riconosciuto. A questo punto il figlio appartenente al nucleo familiare del padre? Si può evitare di indicare la madre o pure bisogno presentare i suoi rediti in paese di qui lei è residente?

    • Se lo studente è iscritto all’AIRE non risiede in Italia e pertanto non può presentare DSU/ISEE (a meno che non sia coniugato o unito civilmente con soggetto residente ini Italia): infatti, l’ISEE per l’Università può essere calcolato solo per gli studenti residenti in Italia con genitori residenti in Italia. Altrimenti, viene richiesto l’ISEE parificato, almeno presso le università che accettano questa tipologia di attestazione: l’ISEE viene calcolato anche in base ai redditi e ai patrimoni rispettivamente percepiti e detenuti dal nucleo familiare risultato dell’unione dei nuclei familiari di studente e genitori.

      Per avere un’idea della tipologia dei documenti necessari per poter ottenere l’ISEE parificato, proponiamo la lista e le istruzioni vigenti presso l’Università degli studi di Trento (cliccare sul link per avviare il download).

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