Assegno non trasferibile pagato dalla banca a persona diversa dal beneficiario – Il traente ha diritto alla restituzione dell’importo

La legge stabilisce (Regio Decreto numero 1736 del 1933, articolo 43) che l’assegno bancario, emesso con la clausola “non trasferibile”, non puo’ che essere pagato al beneficiario o, a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga a persona diversa “risponde” del pagamento.

Giurisprudenza ampiamente consolidata precisa che la banca che ha pagato un assegno in violazione della norma appena citata e’ responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola e’ posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno.

Non e’ solo il beneficiario a potersi dolere della violazione della predetta norma. Nella specie, e’ pacifico il diritto del traente a chiedere ed ottenere la restituzione della somma, dal momento che chi emette un assegno con la clausola "non trasferibile" confida che l'importo facciale debba essere pagato esclusivamente al suo creditore.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di cassazione nella sentenza 2663/15.

28 Febbraio 2015 · Simonetta Folliero