Assegno di mantenimento figlio maggiorenne – Nessuna restituzione in caso di una eventuale riduzione retroattiva dell’importo concessa dal giudice

Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni.

Ne consegue che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non puo’ essere costretta a restituirle, ne’ può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono piu’ dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 13609/16.

14 Luglio 2016 · Piero Ciottoli