Assegno di invalidità civile » Chi lavora non può beneficiarne

No all'assegno di invalidità civile se si lavora: il divieto scatta a prescindere dal quantitativo di reddito percepito.

Lo svolgimento di attività lavorativa, infatti, preclude il diritto al beneficio, indipendentemente dalla misura del reddito ricavato.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Cassazione con sentenza 3517/14.

Niente assegno di invalidità civile per chi lavora indipendentemente dal reddito

Lo svolgimento di attività lavorativa impedisce, al cittadino, il diritto di ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità, a prescindere dalla misura del reddito ricavato.

L’articolo 13 della legge numero 118/1971, come recentemente modificato, difatti, afferma che agli invalidi civili, di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

Si comprende che lo svolgimento di attività lavorativa preclude il diritto al beneficio.

Ciò è quanto si evince dalla pronuncia in esame.

4 Marzo 2014 · Gennaro Andele