Assegno presentato fuori termine e comunque scoperto – Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia
Assegno presentato fuori termine allo sportello e risultante comunque scoperto - Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia
Assegno non pagato e non protestato
Assegno presentato fisicamente, non pagato non protestato per fuori termine, paga sanzione? Consegue la segnalazione al CAI? Vorrei risposte certe.
Assegno presentato fuori termine e comunque scoperto - Protesto segnalazione in CAI e sanzione prefettizia
Le daremo la risposta che siamo in grado di dare, dunque, senza alcuna certezza.
Per poter essere protestato e per poter dare avvio alle procedure di segnalazione in CAI e alla revoca di sistema, l'assegno deve essere presentato nei termini.
Ovvero, entro:
- 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
- 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
- 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
- 60 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (articolo 32 regio decreto 21/12/33 numero 1736).
Tuttavia, anche se non presentato nei termini, costituisce sempre titolo esecutivo nei confronti del traente (di chi ha emesso l'assegno); si perde, tuttavia, l’azione di regresso nei confronti dei giranti (cioè, l’azione che viene esperita nei confronti dei giranti, anziché nei confronti di colui che ha emesso l'assegno bancario, per ottenere il pagamento della somma indicata nell'assegno).
Decorsi i termini di presentazione, il traente (colui che ha emesso l'assegno bancario) può dare l’ordine alla Banca di non pagare l'assegno e può disporre altrimenti dei fondi senza incorrere nel reato (ormai depenalizzato) di emissione di assegni a vuoto.