Assegno emesso senza indicazione della ragione sociale
Quando l'assegno è tratto sul conto intestato alla società senza indicazione della ragione sociale, esso risulta irregolare perché in violazione della norma di cui all'articolo 11 del regio decreto numero 1736/1933, in base alla quale ogni sottoscrizione dell'assegno deve contenere l'indicazione del soggetto giuridico che si obbliga.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la ratio dell'articolo 11 della legge assegni è proprio quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive, così obbligandosi in via cartolare.
Per i soggetti giuridici ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale, e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive ed il soggetto giuridico in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione (si vedano sul punto Cassazione numero 1469/77 e Cassazione numero 7761/2004).