Assegno di mantenimento – accordi e validità

Un assegno di mantenimento, concordato in epoca successiva al provvedimento che omologa le condizioni di separazione, è comunque valido.

In tema di separazione personale, le modificazioni pattuite dai coniugi in relazione all'assegno di mantenimento successivamente all'omologazione, trovando fondamento nell'articolo 1322 del Codice civile, devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli articoli 710 e 711 del Codice di procedura civile, senz'altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall'articolo 160 del Codice civile.

Le pattuizioni sull'assegno di mantenimento, invece, convenute dagli stessi coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di non interferenza o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'articolo 158 del Codice civile (Cassazione, sentenza del 20 ottobre 2005, numero 20290).

24 Ottobre 2011 · Antonella Pedone