Un assegno circolare non può essere incassato presso una banca diversa da quella emittente

In merito all'eventuale diritto alla negoziazione di un assegno circolare emesso da altra banca, occorre riferirsi alle norme contenute nel regio decreto 1933 numero 1736, che non impongono alle banche un siffatto obbligo.

Certo, il titolo può essere negoziato anche presso una banca diversa da quella emittente; ma ciò avviene sulla base di specifiche convenzioni di corrispondenza, contenenti patti che vincolano le banche partecipanti alla reciproca negoziazione dei titoli rispettivamente emessi e ciò, al fine di favorirne la diffusione e moltiplicare gli sportelli presso i quali i titoli possono essere negoziati.

In tale ipotesi sussisterebbe un vero e proprio obbligo di negoziazione a carico delle banche contraenti, anche se a rischio della banca che la effettua. In ogni caso è pacifico che, anche ove sussista una convenzione siffatta, il vincolo concerne unicamente i rapporti interni fra le banche e non il terzo portatore, che non potrebbe pretendere la negoziazione del titolo.

Queste le indicazioni che emergono dalla decisione numero 1421/11 adottata dall'Arbitro Bancario Finanziario.

1 Aprile 2014 · Carla Benvenuto