L’assegno bancario privo di data di emissione è nullo

L'assegno bancario, o postale, privo di data di emissione è nullo, nel senso che vale solo come mera promessa di pagamento: l'eventualità che il portatore metta in circolazione il titolo nonostante la mancanza di data, può essere fonte di pregiudizi per il traente, dato che agli effetti della validità dell'assegno bancario occorre che il requisito dell’indicazione della data sussista al momento in cui il titolo viene emesso e non può essere integrato successivamente, ad opera del prenditore o di altri.

E ciò sia perché la data di emissione serve a stabilire il giorno dal quale deve decorrere il termine di presentazione al trattario, decorso il quale il portatore decade dall'azione di regresso, sia perché il bollo apposto in misura fissa sull'assegno lascia presumere che questo debba avere breve vita, sia, infine, perché, in mancanza della data di emissione, l'assegno potrebbe circolare a tempo indeterminato ed usufruire cosi indebitamente la funzione propria della cambiale (con il rischio di sanzioni comminate dall'Agenzia delle entrate) .

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 20449/16.

13 Ottobre 2016 · Simonetta Folliero