Assegno a carico degli eredi dell’ex coniuge defunto a beneficio del coniuge divorziato superstite – Quando può essere richiesto

All'ex coniuge, titolare del diritto di corresponsione periodica di un assegno di divorzio, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, puo’ attribuire un assegno periodico a carico dell’eredita’ tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entita’ del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali, relativi all'assegno di divorzio, sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.

Tale assegno, in favore dell'ex coniuge precedentemente beneficiario dell'assegno di divorzio, postula che il medesimo si trovi in stato di bisogno, vale a dire manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Pertanto, al fine del riconoscimento di detto assegno al coniuge divorziato, che già goda, od a cui venga contestualmente attribuita una parte del trattamento pensionistico di reversibilità, non può prescindersi da una valutazione del "quantum" di tale trattamento e del riscontro della sua inadeguatezza.

Il carattere alimentare dell'assegno posto a carico degli dell'ex coniuge defunto a beneficio del coniuge divorziato superstite è difficilmente contestabile, sia per il riferimento allo stato di bisogno, sia per la previsione testuale della caratteristica più significativa degli alimenti, cioè la possibilità che il diritto nasca e, ove cessato, risorga in corrispondenza della situazione di bisogno.

Si tratta, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, di un assegno avente natura assistenziale, distinto da quello di divorzio che ne costituisce il presupposto giuridico ed è diretto a garantire al coniuge divorziato, che venga a trovarsi in uno stato di bisogno per essere rimasto privo dell'assegno di divorzio a seguito della morte dell'obbligato (il quale abbia lasciato beni ereditari) di sopperire al venir meno del mantenimento divorzile. Va inquadrato, pertanto, tra gli istituti che il legislatore del divorzio ha previsto al fine di apprestare tutela, dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, al coniuge che in conseguenza di tale scioglimento venga a subire un deterioramento delle sue condizioni economiche.

L'assegno a carico dell'eredità dell'ex coniuge defunto a beneficio del coniuge divorziato superstite va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati dalla normativa vigente (articolo 9 bis legge 898/1970), cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Ad un tal riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza, bensì in relazione al contesto socio economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto in materia di alimenti.

Sono questi i principi giuridici, in tema di erogazione dell'assegno a carico degli eredi dell'ex coniuge defunto a beneficio del coniuge divorziato superstite, che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 1253/12.

18 Settembre 2015 · Lilla De Angelis