Annullamento dei debiti affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

Sono esclusi i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti recupero di aiuti di Stato, dalle pronunce di condanna della Corte dei conti, e multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative riconducibili a violazioni del codice della strada l'annullamento si applicherà limitatamente agli interessi di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore (articolo 27 comma sesto legge 689/1981).

Si tratta di quanto previsto all'articolo 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) del decreto legge 119/2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale 2018).

21 Ottobre 2018 · Paolo Rastelli