Anatocismo e usura bancaria » Piccolo prontuario

Anatocismo e usura bancaria? Ecco le cose fondamentali che deve conoscere un correntista, in materia, prima di intraprendere un’azione legale contro un istituto di credito.

Il primo aspetto cui sottoporre la propria attenzione è la presenza di un eventuale anatocismo bancario, ovvero la capitalizzazione degli interessi sugli interessi.

Secondo la normativa vigente, il conteggio degli interessi attivi e di quelli passivi deve avvenire nello stesso periodo.

In pratica, le banche devono utilizzare la stessa cadenza temporale sia per gli interessi attivi che per quelli passivi.

Per quanto riguarda l'anatocismo, il termine per poter fare causa alla banca è di dieci anni dalla chiusura definitiva del rapporto. Solo entro tale periodo ci si può muovere.

Se, invece, il termine è scaduto, sarà impossibile recuperare l’indebito lasciato nei forzieri dell'istituto di credito.

Altra pratica scorretta utilizzata dalle banche è quella dell'applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS).

La CMS consiste nella remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma

Essa non deve essere calcolata sulla punta massima dello scoperto. La natura della CMS imporrebbe che la banca percepisca la commissione sull'intera somma affidata, anche nel caso in cui il cliente non utilizzi alcuna delle somme messe a sua disposizione.

Nell'ipotesi in cui il cliente, invece, utilizzi solo in parte la somma affidata, la banca dovrebbe percepire la commissione solo per la residua somma tenuta a disposizione.

Invece, sulla somma effettivamente utilizzata la banca dovrebbe percepire un interesse corrispettivo.

Tuttavia le banche non fanno così e non calcolano la cms sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni del periodo di riferimento.

Il costo della CMS va infine inserito nel calcolo del tasso ai fini usurari perché rientra nella verifica del superamento del Tasso soglia usura (TSU).

Questo principio è anche stato confermato dalla Cassazione, che considera la CMS tra gli oneri da includere nella determinazione del Tasso effettivo globale (Teg) ai sensi dell'usura.

A proposito di usura, le speranze dei correntisti di vedersi restituiti gli interessi usurari pagati si stanno complicando sempre più.

Da una parte infatti, si moltiplicano le sentenze che negano la possibilità di sommare i tassi degli interessi corrispettivi con quelli dei moratori, ma se soltanto quest’ultimi sono usurari allora la banca deve restituire tutti gli interessi.

Dall'altra parte, come chiarito in diversi articolo, un’ordinanza del Tribunale di Napoli, ha stabilito che la presenza nei contratti di mutuo della clausola di salvaguardia evita la configurabilità dell'usura grazie alla sostituzione automatica del tasso moratorio eventualmente usurario con la soglia d'usura.

Insomma, dai tribunali italiani uno stop alle generalizzate pretese infondate dei clienti delle banche ma allo stesso tempo vengono salvaguardate quelle dei clienti ai quali è stato davvero applicata usura sui mutui.

8 Luglio 2014 · Gennaro Andele