Decadenza agevolazioni fiscali prima casa – Va considerata come causa di forza maggiore la circostanza in cui il contribuente non trasferisce, nel termine di 18 mesi, la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato perchè questo risulta abusivamente occupato

La giurisprudenza della Corte di cassazione è concorde nel ritenere che per la fruizione dei benefici cosiddetti prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, il compratore è tenuto a trasferirvi la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto; e detto trasferimento di residenza è un elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato e costituisce per il contribuente un preciso obbligo, che egli assume nei confronti del fisco.

Tuttavia occorre pur sempre tener conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla loro inevitabilità, imprevedibilità e non imputabilità alla parte obbligata.

Il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge della residenza nel Comune, in cui è ubicato l’immobile acquistato, non comporta la decadenza dell’agevolazione, qualora detto evento sia dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell'acquisto, non prevedibili e tali da sovrastare la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro i termini di legge.

La sussistenza della forza maggiore va riconosciuta negli ostacoli frapposti, dalla persona che occupa abusivamente (senza titolo) l’immobile, all'esecuzione per rilascio dell’immobile medesimo che determinano il rilascio dell’immobile dopo la scadenza del termine di mesi 18 dal suo acquisto.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 12404/2019.

12 Maggio 2019 · Giorgio Valli