Agevolazioni fiscali per ristrutturazione casa – Il punto sulla normativa

La legge di bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di fruire della maggiore detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione di unità immobiliari.

Da quest'anno, tuttavia, è stato introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche a tutti coloro che sostengono le spese di ristrutturazione se nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali.

Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, anche: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge; il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

Infine, può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Costiruiscono, ad esempio, interventi di manutenzione straordinaria ammessi al beneficio fiscale: l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, la costruzione di scale interne.

Rientrano fra le spese agevolabili quelle finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ovvero: il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; l'apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; l'installazione di porte blindate o rinforzate; l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l'apposizione di saracinesche, di tapparelle metalliche con bloccaggi, di vetri antisfondamento; l'installazione di casseforti a muro nonché di sistemi di allarme basati su fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati oppure su apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

17 Marzo 2018 · Giorgio Valli