Agevolazioni fiscali disabili » Provvedimento dell’Autorità per la tutela della privacy

Provvedimento dell'Autorità per la protezione della privacy riguardo le agevolazioni fiscali per i disabili » No a copie dei verbali con dati clinici

Nel rilasciare copia del verbale di invalidità per gli usi consentiti dalla legge, come la richiesta del contrassegno per l'accesso alla Ztl o delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di veicoli, le commissioni mediche devono omettere le parti con la descrizione dell'anamnesi, dell'esame obiettivo e della diagnosi del paziente.

Questo, insieme ad altri interventi, è stato disposto dall'Autorità per la protezione della privacy, il quale, con il Provvedimento numero 331 del 4 luglio 2013, ha chiarito che: Le questioni sollevate nelle menzionate segnalazioni concernono il trattamento di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone con disabilità. Il trattamento di tali informazioni può essere effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie previste dal Codice il quale prevede, tra l'altro, che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare, adottato su conforme parere del'Autorità per la protezione della privacy (artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a) del Codice). Nel rispetto di quanto previsto dal Codice, pertanto, tali trattamenti devono essere posti in essere nel rispetto di quanto previsto, allo stato, nello schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, sul quale l'Autorità per la protezione della privacy ha espresso parere favorevole il 26 luglio 2012 (doc. web numero 1915390).Nella scheda numero 32 del predetto schema tipo aggiornato di regolamento è previsto che le commissioni mediche che operano presso le aziende sanitarie locali possano trattare lecitamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute nell'ambito dell'attività medico-legale inerente agli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli, compresi quelli relativi al riconoscimento dello stato di invalidità civile (artt. 85, comma 1, lettera d) e 86, comma 1, punto c) 1 del Codice).Le commissioni mediche presso le aziende sanitarie locali possono, pertanto, legittimamente trattare i predetti dati sensibili nel rispetto dei princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati rispetto alla finalità di accertamento perseguita (artt. 11 e 22, commi 3 e 5, del Codice).l'Autorità per la protezione della privacy, nel riconoscere l'indubbia semplificazione che l'articolo 4 del d.l. 9 febbraio 2012, numero 5 intende introdurre nelle procedure per ottenere da parte delle persone con disabilità i predetti benefici, ritiene che, in attuazione dei richiamati princìpi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, le commissioni mediche rilascino, ai predetti fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato, una copia del verbale della commissione medica integrata con l'omissione delle parti dedicate alla descrizione dei dati anamnestici, all'esame obiettivo e alla diagnosi della persona con disabilità. Ciò affinché sia assicurato un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà, nel rispetto dei principi di semplificazione (articolo 2, comma 2 del Codice).

Il provvedimento, è stato diffuso in merito ad alcune segnalazioni pervenute all'Autorità per la protezione della privacy che lamentavano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nella previsione contenuta nell'articolo 4 del Decreto Legislativo 5/2012 . Tale norma prevede che le attestazioni medico-legali richieste per il rilascio del contrassegno invalidi possano essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata.

Però, consegnare al comune o al rivenditore di autovetture la copia integrale del verbale, a parere dei segnalanti, rappresenta una grave violazione della riservatezza perché sul documento sono presenti informazioni delicatissime sullo stato di salute (patologie, tipo di disabilità, informazioni riferite dal paziente), non pertinenti e non indispensabili per ottenere i benefici.

Perciò, nel riconoscere l'intento di indubbia semplificazione della norma, l'Autorità per la protezione della privacy ha ritenuto necessario dover elevare le garanzie a tutela dei disabili ed ha prescritto che, in questi casi, le commissioni mediche debbano rilasciare una copia del verbale priva di informazioni sanitarie, indicando solo i dati strettamente pertinenti.

29 Luglio 2013 · Giorgio Valli


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