Agevolazione fiscale prima casa » Non perde i benefici il cittadino che si deve trasferire all’estero per ragioni di lavoro

L'agevolazione fiscale per la prima casa resta valida anche se non si abita nell'immobile: chi risiede all'estero, infatti, non perde il beneficio se vende e ricompra l'abitazione.

Non decade dall'agevolazione prima casa il contribuente che venda la casa prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto e ne compri un'altra, entro un anno dalla vendita, qualora destini quest'ultima a propria abitazione principale.

Se però si tratta di un cittadino italiano residente all'estero, il riacquisto entro l'anno, che evita la decadenza, può avere a oggetto anche una casa che non sia destinata ad abitazione principale dell'acquirente, a causa del fatto che si tratta appunto di un cittadino emigrato.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 15617/14.

Secondo la normativa vigente, il cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in Italia un’abitazione con l’agevolazione prima casa a condizione che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

Ciò perché, con l’espressione acquistare un’abitazione come prima casa, la legge ha evidentemente lasciato intendere che il cittadino emigrato deve avere tutti i requisiti per beneficiare dell’agevolazione.

Quindi, in particolare, il contribuente non deve possedere altre abitazioni, tranne ovviamente quello della residenza nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto agevolato.

Un peculiare problema si pone, però, nel caso in cui la casa acquistata con l’agevolazione venga alienata prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto.

Nella fattispecie, la legge commina la revoca dell’agevolazione: revoca evitata se il contribuente, entro un anno dalla vendita, proceda all'acquisto di altro immobile sempre da adibire a propria abitazione principale.

Con la pronuncia in esame gli Ermellini hanno però, in parole povere, affermato che, se egli beneficia dell’agevolazione prima casa in sede di originario acquisto, ovvero ottenendo il beneficio fiscale alla sola condizione che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano, non si vedrebbe perché, in caso di alienazione prima dei 5 anni, egli debba destinare il nuovo acquisto a propria abitazione principale per evitare la revoca dell’agevolazione ottenuta per l’originario acquisto.

7 Agosto 2014 · Andrea Ricciardi




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