Non si perde l’agevolazione fiscale prima casa se si possiede un immobile non idoneo a soddisfare le esigenze abitative della famiglia

L'agevolazione per la cosiddetta prima casa subordina l’applicazione del beneficio all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, al non possesso di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato.

Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata non idonea alle esigenze abitative, sia per circostanze di natura oggettiva (es.

: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell’agevolazione.

Inoltre, in tema di agevolazioni per la prima casa, l’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile, non comportando il potere di disporne come abitazione propria, non realizza l’intento abitativo, che è la finalità perseguita dal legislatore, ed è, sostanzialmente, assimilabile alla titolarità di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative.

Va infine precisato che solo la comunione legale tra i coniugi osta all'agevolazione, mentre la titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude il beneficio, come si evince dalla dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita, che vincola l'acquirente a non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

Questo l'orientamento dei giudici della Corte di cassazione espresso nell'ordinanza 21289/14.

13 Ottobre 2014 · Giorgio Valli