Agevolazioni fiscali prima casa – Per fruirne non basta stipulare contratti di fornitura di energia

La fruizione dell'agevolazione fiscale prima casa richiede che l'immobile sia ubicato ove l'acquirente ha, ovvero ove stabilisca la residenza entro un anno dall'acquisto senza che alcuna rilevanza giuridica possa essere riconosciuta né alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, né all'eventuale ottenimento della residenza oltre il limite fissato, essendo proprio la residenza il presupposto per la concessione del beneficio.

In particolare, alcuna rilevanza può essere riconosciuta ad una domanda di trasferimento della residenza anteriormente formulata dall'interessato, alla quale è seguita il rigetto da parte del Comune, con provvedimento immune da vizi e comunque non contestato.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sezione tributaria) nella sentenza numero 11614 del 15 maggio 2013.

Gli ermellini non hanno mancato di "tirare le orecchie" al giudice di appello, il quale, pur avendo constatato la mancata concessione della residenza nel termine di legge, aveva affermato la concessione del beneficio fiscale sulla sola base della stipula dei «contratti dell'energia elettrica, del gas» e della «denunzia ai fini della tassa spazzatura».

Secondo i giudici di piazza Cavour, in questo modo è stato palesemente contraddetto un principio di diritto, non considerando che la fornitura di energia elettrica e di gas e la denuncia della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per i soggetti non residenti, e, quindi, non dimostrano affatto l'effettivo trasferimento della residenza, neanche nel senso di fissazione della propria "dimora abituale" nell'immobile acquistato.

16 Maggio 2013 · Giorgio Valli


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