Addebito separazione personale » Per provare il tradimento del coniuge bastano anche testimonianze indirette

Per dedurre a quale dei due coniugi addebitare la separazione personale, sono ammesse anche testimonianze indirette, capaci di provare un tradimento.

Sono valide le testimonianze indirette dei suoceri per l’addebito della fine del matrimonio al genero fedifrago e violento.

E' quanto emerge dalla sentenza 25663/14 della Corte di Cassazione.

Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, le deposizioni indirette da sole non hanno valore probatorio ne' indiziario, ma si elevano ad elemento di prova quando sono supportate da circostanze oggettive o soggettive o da altre risultanze probatorie derivati dall'esito processuale, che ne avvalorino la credibilità.

Con l'espressione testimonianza indiretta si intende la deposizione di soggetti che hanno soltanto una conoscenza indiretta del fatto su cui verte la controversia.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ricorrente, una testimonianza indiretta non è ammessa in sede processuale: difatti, la testimonianza può concernere solo fatti di cui un soggetto abbia conoscenza diretta.

Ma, a parere degli Ermellini, questo principio può trovare dei temperamenti in materia di rapporti familiari, di tradimenti e di relazioni adulterine.

In tali fattispecie, per poter capire a chi ascrivere l'addebito della separazione, è possibile assumere come prova la testimonianza per sentito dire o, appunto, la testimonianza indiretta, cioè su fatti riferiti da qualcun altro.

Dunque, se uno dei due coniugi ha commesso adulterio, e testimonianze indirette lo confermino, è possibile addebitargli la separazione personale.

5 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi