Accordo a saldo stralcio, debito rinunciato e illegittima segnalazione in Centrale Rischi – Il punto di vista dei giudici romani

Assume una chiara valenza transattiva l'accordo a saldo stralcio concluso con la banca, se quest'ultima, pur facendo riferimento - nella quietanza liberatoria - al debito originario parzialmente rimborsato, dichiara testualmente che l'obbligazione è stata integralmente estinta, con riferimento quindi anche alla quota eventualmente non escussa. In pratica, ciò vuol dire che l'accordo sottoscritto fra banca e debitore va interpretato come stipula di un accordo transattivo omnia (a saldo stralcio), in cui il creditore, non facendo esplicitamente riferimento ad una remissione parziale del debito (ex articolo 1236 del codice civile) si impegna, contestualmente, alla non escussione della quota non rimborsata del debito originario.

Quindi, a seguito di un accordo a saldo stralcio, con parziale rimborso della somma originariamente dovuta, qualora il creditore rilasci quietanza liberatoria in cui dichiara che il debito è stato integralmente estinto, è illegittima la successiva eventuale segnalazione in Centrale Rischi per il debito residuo.

I giudici del Tribunale romano (sezione nona) con l'ordinanza del 27 gennaio 2017 suggeriscono anche che, in occasione della conclusione di un accordo a saldo stralcio, è sempre buona norma inserire l'impegno della banca a non segnalare il nominativo del debitore nella centrale rischi interbancaria (la CR di Bankitalia) per il debito residuo.

22 Marzo 2017 · Simonetta Folliero