Il testo della quietanza liberatoria

Il testo della quietanza liberatoria

Quando il debitore non rispetta il piano di rimborso del prestito che gli è stato erogato e successivamente raggiunge un accordo a saldo stralcio; particolare cautela va riservata alle modalità con cui deve essere redatta la quietanza liberatoria on la società di recupero cessionaria del credito.

Soprattutto se si intende utilizzare la quietanza liberatoria per ottenere, decorsi tra anni dalla data in cui si salda (a stralcio) il debito, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi a cui il creditore originario ci aveva segnalati.

La prima cosa da fare è quella di effettuare una visura nella Centrale Rischi in cui risultiamo segnalati e rilevare l'esatta classificazione della posizione debitoria. In pratica: creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria

Ad esempio, supponiamo che la quietanza liberatoria proposta dalla società di recupero crediti venga formulata nei termini che seguono.

Oggetto: pratica numero X

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione a saldo e stralcio della posizione in oggetto tramite pagamento di euro 1.000,00 (mille/00) a fronte della esposizione originaria di euro 10.000,00 (diecimila/00).

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null’altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

il rischio che si corre è di restare segnalati fra i cattivi pagatori per il debito residuo di 9 mila euro. Infatti, a fronte di una tale formulazione della quietanza liberatoria, obbligo del gestore della Centrale Rischi non sarà quello di procedere tout court alla cancellazione della segnalazione, ma, piu' semplicemente, di prendere atto dell’intervenuta sistemazione dell’esposizione, pero' pur sempre con riferimento all’accordo intercorso tra le parti. In altri termini, il gestore della Centrale Rischi non puo' procedere alla cancellazione della segnalazione, ma deve limitarsi a rettificare la segnalazione per il solo importo cui si riferisce la transazione e non puo' estenderlo alla quota parte dell’esposizione non coperta dal debitore.

Inoltre, c'è un ulteriore problema dovuto al fatto che le coordinate del credito (riportate in oggetto) potrebbero non essere univocamente associate alla effettiva posizione registrata nella Centrale rischi.

Accordo a saldo stralcio - Come deve essere redatto il testo della quietanza liberatoria

Per ovviare agli inconvenienti emersi nella sezione precedente, è necessario che la quietanza liberatoria assuma il tenore seguente.


Oggetto: nome e cognome del debitore, creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria (così come risultano in centrale Rischi)

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione della posizione in oggetto.

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null'altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

A fronte di una tale formulazione della quietanza liberatoria, il gestore della Centrale Rischi privata (CRIF, CTC, Experian) non potrà esimersi dal procedere alla integrale cancellazione della segnalazione e, peraltro, la posizione debitoria oggetto di cancellazione sarà univocamente individuata.

Se la società di recupero crediti insiste nel voler riportare l'importo a saldo stralcio nella quietanza liberatoria

Può capitare talvolta che, per esigenze contabili ed organizzative interne, la società di recupero crediti insista a voler riportare nella quietanza ilberatoria l'importo originario del credito vantato e quello effettivamente versato dal debitore in conseguenza dell'accordo a saldo stralcio conseguito.

In tale circostanza, il debitore dovrà tassativamente esigere (naturalmente prima di pagare) l'integrazione del testo della quietanza liberatoria con esplicito riferimento all'articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

In pratica, la quietanza liberatoria dovrà assumere l'aspetto seguente.

Oggetto: nome e cognome del debitore, creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria (così come risultano in centrale Rischi)

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione a saldo e stralcio della posizione in oggetto tramite pagamento di euro 1.000,00 (mille/00) a fronte della esposizione originaria di euro 10.000,00 (diecimila/00).

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null’altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

La società scrivente dichiara, inoltre, di voler rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236 del codice civile, alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e quanto da quest’ultimo effettivamente versato.

Con questa ulteriore postilla, una volta esibita la quietanza liberatoria con l'esplicita rinuncia al debito residuale, il gestore della Centrale Rischi, in cui il debitore risulta essere stato a suo tempo segnalato, dovrà obbligatoriamente procedere alla integrale cancellazione della posizione debitoria.

Infatti, l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo e' stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo a saldo stralcio concluso con il creditore (o il cessionario).

Concludendo, per evitare che il soggetto creditore, specie se si tratta di una banca e la posizione è stata registrata nella centrale Rischi Bankitalia, segnali comunque la parziale estinzione del debito e poter validamente contestare, innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'illegittimità del permanere della segnalazione, è necessario ottenere una liberatoria che faccia esplicito riferimento al debito rinunciato.

26 Giugno 2015 · Simonetta Folliero