Acconto e caparra confirmatoria » Quali sono le differenze?

Acconto e caparra confirmatoria » Analisi comparata

Caparra confirmatoria e acconto: che differenza c’è?

Quando parliamo di “acconto” o di “caparra” ci riferiamo sempre ad un anticipo di denaro sul pagamento di un prezzo.

Ma la differenza tra caparra e acconto, sia sotto l’aspetto tributario che del rapporto tra le parti, è sostanziale, e di conseguenza non è possibile utilizzare contemporaneamente entrambi i termini.

Nel resto dell'articolo osserveremo le principali differenze.

La caparra confirmatoria

La caparra confirmatoria è prevista dall'articolo 1385 del Codice Civile, dove è stabilito che: Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra inadempiente (1218), l’altra pu recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra pu recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se per la parte che non inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Quindi, la caparra, consiste nell’assegnare ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA.

Nel caso, però, in cui una delle parti venga meno agli impegni presi, ha la funzione di risarcimento senza che si debba fornire la prova del danno subito.

Infatti, in caso di inadempimento dell'acquirente, come un rifiuto ad acquistare, la caparra confirmatoria versata può essere trattenuta dal venditore a risarcimento del danno subito.

Se inadempiente, invece, è il venditore, ad esempio se si rifiuta di vendere, l’acquirente può richiedere la restituzione del doppio della caparra versata.

L’alternativa è quella di rivolgersi al giudice per costringere la parte a rispettare l’impegno assunto.

L'acconto

L’acconto, non è altro che un parziale pagamento e secondo quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, deve essere assoggettato ad IVA.

Nell'articolo appena citato, infatti, si legge che: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.

Nessuna delle parti ha diritto di trattenere l’acconto, nemmeno nel caso in cui una delle due sostenga di aver subito un danno.

Pertanto, l’acconto dovrà essere restituito tutte le volte che il contratto non si conclude, indipendentemente dalla responsabilità delle parti.

Per avere un risarcimento, la parte danneggiata dovrà fare causa e dimostrare di aver subito un danno.

Conclusioni sulle differenze fra acconto e caparra confirmatoria

La profonda differenza nella natura delle due figure giuridiche, risulta evidente solo in caso di patologia del contratto: l’acconto, infatti, dovrà essere restituito senza aggravi ogni qualvolta il contratto definitivo non sia concluso mentre della caparra confirmatoria dovrà essere disposto secondo il dettato dell'articolo 1385.

Alla luce di ciò, si deve prestare massima attenzione alla caparra confirmatoria: se viene inserita nel contratto, si deve essere sicuri di rispettare l’impegno e di poterla pagare.

In mancanza di diverso accordo, la somma versata senza specificare che si tratta di una caparra confirmatoria è considerata come acconto.

3 Aprile 2013 · Marzia Ciunfrini