Accollo interno di mutuo ipotecario – La segnalazione in CR deve essere effettuata al solo nome dell’accollante

Accollo interno di mutuo ipotecario - La segnalazione in CR deve essere effettuata al solo nome dell'accollante

Quando il creditore eroga un prestito al debitore, il debitore può successivamente "accollare" (nel senso di trasferire) gli obblighi assunti ad un terzo. Se si verifica una simile circostanza, l'operazione di trasferimento del debito assume la denominazione di accollo, il debitore viene indicato come accollato ed il terzo definito soggetto accollante.

Il creditore, dal canto suo, può aderire o meno all'accollo.

La mancata adesione all'accollo da parte del creditore ha come conseguenza la rilevanza esclusivamente interna (ai rapporti tra accollato ed accollante) dell'accollo. L'accollo si definisce, in questo caso, anche interno. Il debitore conviene con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.

Se, invece, il creditore aderisce all'accollo, questo viene allora definito come esterno. L'accollo esterno può essere cumulativo, qualora vi sia stata adesione all'accollo da parte della banca, senza efficacia liberatoria nei confronti dell'originario debitore. In tale evenienza la posizione dell'accollato si trasforma da debitore principale in garante, mentre il terzo accollante assume il ruolo di debitore principale.

Quando, aderendo all'accollo, il creditore libera l'accollato, l'accollo si dice liberatorio, il che implica che l'accollante assume come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio. L'accollato viene completamente sollevato dai suoi obblighi verso il creditore, sia in qualità di garante che come debitore principale.

Dunque l'accollo può essere interno o esterno. L'accollo esterno, a sua volta, si distingue in liberatorio o cumulativo.

Quando l'accollo esterno cumulativo e l'accollo interno sono equivalenti

Nel caso particolare di accollo di un finanziamento assistito da garanzia reale ipotecaria (quale è il mutuo ipotecario) non v'è sostanziale differenza fra accollo interno ed accollo esterno cumulativo. Infatti, sussiste comunque a carico del creditore l'onere di escutere prioritariamente il bene ipotecato, divenuto di proprietà del terzo acquirente/accollante; con la conseguenza che, anche in caso di mancata adesione all'accollo da parte della banca (accollo interno) quest'ultima non potrà in nessun caso aggredire direttamente il patrimonio del debitore originario, se non dopo avere inutilmente (in tutto o in parte) fatto valere le proprie ragioni sul bene specificamente vincolato alla soddisfazione del suo credito.

In questo senso, dunque, la posizione dell'accollato finisce per essere in tutto e per tutto analoga a quella che si determina quando il creditore abbia aderito all'accollo (accollo esterno) sia pure non liberando il debitore originario (accollo esterno cumulativo).

Pertanto, nell'ambito di accollo di un mutuo ipotecario la fattispecie dell'accollo esterno cumulativo (al quale la banca abbia comunque aderito) e quella dell'accollo interno (al quale la banca non abbia aderito) non possano che essere trattate allo stesso modo.

Ora, la Circolare n. 139/91 della Banca d'Italia stabilisce che in caso di accollo di mutuo da parte di un terzo (accollante) senza liberazione del debitore originario (accollato), una eventuale segnalazione di sofferenza debba essere effettuata al solo nome dell'accollante.

Ne discende che, nel caso di mutuo assistito da garanzia ipotecaria, una eventuale segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi CR della Banca d'Italia, anche nel caso di accollo interno (accollo cioè a cui la banca non ha aderito), deve essere effettuata al solo nome del terzo accollante. Pertanto è illegittima la segnalazione a sofferenza in CR a nome dell'accollato.

Così ha stabilito il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 611/14.

17 Settembre 2014 · Ornella De Bellis