Quando si concretizza l’accettazione tacita dell’eredità

L'ipotesi di accettazione tacita (di eredità) si realizza quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, volontà che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede.

La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore; che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.

d. animus), sia l’elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere.

Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità:

  1. la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione, oppure, l’esperire l’azione di riduzione, l’azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
  2. l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
  3. l’azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
  4. la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
  5. il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredità;
  6. ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell’eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare l’eredità assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell’immobile dal de cuius a sé stesso.

Ai fini della accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l’eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale, ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità.

Queste le indicazioni fornite, in tema di accettazione tacita dell'eredità, dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 4843/2019.

23 Febbraio 2019 · Loredana Pavolini