Non vi è accettazione tacita dell’eredità se il chiamato adempie ad un obbligo del defunto con denaro proprio e non con quello prelevato dall’asse ereditario

In tema di successioni per causa di morte, il pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato all'eredità con danaro prelevato dall'asse ereditario, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.

Per eccepire l'accettazione tacita dell'eredità, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l’eredità.

Infatti, la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (art. 1180 del codice civile) esclude che si tratti di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede previsto dall'articolo 476 del medesimo codice per sancire l'accettazione tacita dell'eredità.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 1634/2014.

24 Febbraio 2018 · Carla Benvenuto