Accertamento sintetico – Redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta possono giustificare le spese ed il tenore di vita accertato

Le norme vigenti (DPR 600/73, articolo 38) consentono al contribuente, destinatario un accertamento del reddito con metodo sintetico, di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Tuttavia, l’entita’ di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Infatti, la legge chiede qualcosa di piu’ della mera prova della disponibilita’ di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente l'onere di dimostrare che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, esige, tuttavia, che la disponibilita’ di detti redditi risulti ancorata a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale), allo scopo di di consentire la riferibilita’ della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico, proprio a tali ulteriori redditi.

In pratica, si tratta di escludere che i redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte, siano stati utilizzati per scopi non inerenti all’accertamento sintetico (ad esempio, un ulteriore investimento finanziario) dal momento che, in tal caso, essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, fattori, questi ultimi, che andrebbero necessariamente ascritti a redditi non dichiarati al fisco.

Peraltro, la prova documentale richiesta non risulta essere particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi, in esenzione di imposta o soggetti a ritenuta alla fonte, sufficiente a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico e a giustificare le spese e/o il tenore di vita presunti.

Questo l'orientamento giurisprudenziale ribadito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14885/15.

1 Settembre 2015 · Giorgio Valli