Se il contribuente vive con i genitori, godendo di alloggio e pasti gratuiti, l’accertamento sintetico deve tener conto della complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare

Il fisco può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Com'è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e prevede, da un lato (articolo 38 dpr 600/1973, comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacita’ contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi).

Dall'altro (articolo 38 dpr 600/1973, comma 5), il metodo di accertamento sintetico del reddito contempla le spese per incrementi patrimoniali, cioè quelle, di solito elevate, sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

Resta salva, in ogni caso, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 25659/2016, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ligure secondo la quale le somme necessarie per l'acquisto di un'autovettura erano state ampiamente dimostrate dal fatto che il contribuente, figlio di gestori di un ristorante, disponesse sia di alloggio che di pasti gratuiti, e che, pertanto, avrebbe dovuto essere tenuta in conto l'attribuzione (al contribuente) di un ulteriore reddito presunto (oltre a quello dichiarato).

24 Gennaio 2017 · Giorgio Valli