Accertamento sintetico

Nel caso di compravendita immobiliare tra genitori (cedenti) e figli (acquirenti) la dichiarazione di questi ultimi di aver pagato il prezzo costituisce legittima base per l’accertamento sintetico del maggior reddito in capo a questi ultimi. Infatti, “in materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione del DPR 29 settembre 1973, numero 600, articolo 38 la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente” (C.

Cass. ord. numero 19637 del 16 settembre 2010).

8 Novembre 2010 · Giorgio Valli