Accertamento induttivo irpef fondato soltanto sui dati degli anni precedenti

Confermata la giurisprudenza (C.Cass. 6589/2008) secondo cui “in tema di accertamento induttivo irpef, l’adozione del criterio induttivo di cui al DPR 29 settembre 1973, numero 600, articolo 39, comma 2, impone all'Ufficio l’utilizzazione di dati e notizie inerenti al medesimo periodo d’imposta al quale l’accertamento si riferisce: non è pertanto censurabile l’affermazione del giudice tributario, il quale abbia annullato l’accertamento, escludendo la possibilità di desumere il reddito relativo ad un’annualità d’imposta da quello conseguito in anni precedenti, in quanto incombe all'Ufficio l’onere di fornire elementi in senso contrario, risultando insufficiente a tal fine la mera affermazione secondo cui l’accertamento è sorretto da “criteri ragionevoli” (C.

Cass. sent. numero 16227 del 9 luglio 2010).

8 Novembre 2010 · Giorgio Valli