Accertamento fiscale con studi di settore » Valido anche se il professionista ha clienti cattivi pagatori

Professionista con clienti cattivi pagatori? Non è una giustificazione per evitare l'accertamento fiscale attraverso gli studi di settore.

Per difendersi dall'accertamento fiscale fondato sui parametri, la strada è una sola: la prova contraria e decisiva.

A tal fine, non si può ammettere, come giustificazione dello scostamento, la scarsa puntualità di pagamento dei clienti o col fatto che, i medesimi, non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali.

Tali circostanze, lungi dall'essere notorie, non superano la presunzione di maggiori ricavi e, soprattutto, non costituiscono nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza-

Questo, riassunto brevemente, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22950/14.

Da quanto si deduce dalla suddetta pronuncia, è ugualmente valido l’accertamento fiscale, condotto attraverso gli studi di settore, nei confronti del professionista che ha clienti poco puntuali nei pagamenti, o che cercano sempre sconti rispetto a quanto, di regola, avviene nell'ambito del settore di riferimento.

Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti, la scarsa puntualità nel pagamento delle parcelle, ma soprattutto l’abitudine dei clienti di pagare onorari non sempre conformi alle tabelle professionali, non può essere una legittima difesa per il libero professionista che non è congruo.

Ricordiamo che, per il professionista, non essere congruo, ovvero dichiarare un reddito inferiore allo standard, fa scattare il campanellino di allarme all'Agenzia delle Entrate, la quale procede, poi, con l’accertamento fiscale.

Ebbene, tornando al punto di prima, il professionista, anche se rimane al verde a causa dei suoi clienti poco nobili, non può scansare gli standard degli studi di settore.

La constatazione secondo cui alcuni clienti sono soliti corrispondere onorari dimezzati e, comunque, con mesi di ritardo, non può derogare alle nozioni che rientrano nella comune esperienza considerata dal fisco come base per applicare gli studi di settore.

4 Novembre 2014 · Andrea Ricciardi