Accertamento fiscale – Per presunzione legale i versamenti in conto corrente sono sempre redditi, compensi o ricavi

Gli uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni in conto corrente la cui documentazione sia stata già acquisita agli atti.

I singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti del contribuente sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti fiscali se egli non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

La norma, introduce una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti si reputano imputabili a ricavi, che vincola l’ufficio ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale e’ posta a carico del contribuente, in conseguenza dell’inversione dell’onere della prova.

Il contribuente deve dimostrare, pertanto, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Quello appena esposto è il principio che emerge dalla lettura del dispositivo di cui alla sentenza 22920/14 della Corte di cassazione.

22 Novembre 2014 · Giorgio Valli