Per il fisco gli accrediti in conto corrente sono sempre redditi imponibili: a carico del contribuente, sottoposto ad accertamento fiscale, l’onere di dimostrare il contrario, indicando la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti nonché le diverse cause giustificative

Come è noto, l'Agenzia delle Entrate può richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto da banche e finanziarie con i propri clienti: il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

Infatti, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati vengono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dalla normativa vigente, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.

Il giudice tributario deve limitarsi a verificare se il contribuente, per superare la presunzione legale sopra richiamata, abbia fornito in concreto la prova specifica idonea a giustificare i movimenti bancari sui quali si era fondato l'accertamento o ad accertare l'estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili.

In sostanza il contribuente è chiamato ad offrire la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, e che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, indicando la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti nonché le diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi.

La presunzione legale sull'imponibilità degli accrediti registrati in conto corrente in occasione nel corso degli accertamenti fiscali, è stata ribadita dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2649/2018.

11 Febbraio 2018 · Giorgio Valli