Illegittima la notifica diretta a mezzo posta di un avviso di accertamento fiscale recapitato al precedente indirizzo in cui il destinatario svolgeva attività professionale

A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (il quale ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notifica a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente.

Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notifica semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890/1982.

L'applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario postula, peraltro, che il plico sia spedito all'indirizzo del destinatario, perché possa operare la presunzione di conoscenza fissata dall'art. 1335 del codice civile.

E' illegittima, pertanto, la notifica di una raccomandata postale, della quale è rimasto ignoto il contenuto, inviata al precedente indirizzo in cui il destinatario svolgeva attività professionale, trattandosi di un recapito diverso da quello della residenza anagrafica nonché da quello della sede dell'attività del destinatario.

Peraltro nel caso esaminato dalla Corte Suprema (sentenza 24506/15) la raccomandata risultava consegnata a soggetto diverso dal destinatario, del quale non erano emerse le generalità, né gli eventuali rapporti con il destinatario.

7 Dicembre 2015 · Lilla De Angelis




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