Accertamento tributario nullo se non motiva applicabilità degli studi di settore

La procedura di accertamento tributario mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In sede di contraddittorio, il contribuente ha l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione della propria impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame.

D'alta parte, però, la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

In seguito ad una eventuale impugnazione dell'accertamento, il giudice adito potrà liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente.

Questo l'orientamento espresso dalla sezione tributaria della suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 9712 del 6 maggio 2014.

14 Maggio 2014 · Giorgio Valli


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